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L'ABC del ddl intercettazioni

di Claudio Tucci

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10 giugno 2009

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Sostituzione pubblico ministero (articolo 1, comma 2). Pure nel caso in cui abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli e, anche, se risulta iscritto nel registro degli indagati per rilevazione illecita di segreti inerenti un procedimento assegnatogli.

 

Stop alla pubblicazione di nomi e immagini dei magistrati (articolo 1, comma 6). Introdotta una sorta di anonimato per il giudice. E’ fatto divieto diffondere nomi o immagini di magistrati impegnati in procedimenti e processi penali loro affidati. Unica eccezione per l’immagine, specie, quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del giudice.

 

Supporti contenenti le registrazioni (articolo 1, comma 23). E i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell’apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni nonché dal registro delle notizie di reato. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

 

Tempi di applicazione (articolo 1, comma 34). Stabilito che le novità contenute nella presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

 

Vietato allegare le intercettazioni al fascicolo (articolo 1, comma 12). Stabilito che i verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nello speciale archivio presso la Procura che ha disposto l’intercettazione. Con divieto, quindi, di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo del procedimento.

 

Vietato intercettare l’avvocato difensore (articolo 1, comma 3). Confermato il divieto di intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Specificato che il divieto opera, anche, nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati e che costituiscono illecito disciplinare (da sommare all’eventuale responsabilità penale) ogni annotazione, informativa, anche verbale, e utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni intercettate in spregio del sopra citato divieto.
10 giugno 2009
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